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Disciplina della circolazione per sgombero della neve
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Ord. n. 188/2005 del 25/11/2005
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I L S I N D A C O
- RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che, in caso di nevicate, possa essere compromessa la circolazione stradale e l’incolumità delle persone;
- RAVVISATA l’esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;
- VISTI gli art. 7, 15 e 159 del Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. del 16.12.1992 nr. 495;
- VISTI gli art. 7-bis, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267;
- RICHIAMATA l’ordinanza nr. 2 del 20-01-1983;
- SENTITO il parere dell’Ufficio di Polizia Locale;
ORDINA
IN CASO DI NEVICATE:
1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve, provocati dal passaggio della lama sulla pubblica via davanti agli stabili e agli accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari.
2. I titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi dovranno provvedere in proprio allo sgombero della neve sui piazzali e parcheggi ad uso degli esercizi stessi entro ventiquattr’ore dal termine di ogni nevicata.
3. E' vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.
4. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada e nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal passaggio dei mezzi sgombraneve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
5. Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti, verso le strade pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti dei loro stabili.
INVITA
La cittadinanza a limitare l’uso delle auto, affinchè i mezzi sgombraneve e i mezzi pubblici possano operare agevolmente.
AVVERTE
- CHE CHIUNQUE NON OSSERVA LE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA E’ SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 25.00 A EURO 500.00 (PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA EURO 50,00);
- CHE CONTRO LA PRESENTE ORDINANZA, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4° DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 NR. 241, È AMMESSO RICORSO:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199;
- entro 60 giorni della pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.
La presente ordinanza revoca la precedente ordinanza nr. 2 del 20-01-1983 e viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ed inoltrata agli operai comunali che cureranno l’apposizione della prescritta segnaletica.
L’Ufficio Polizia Locale e le altre Forze di polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Dalla Casa Comunale, 25-11-2005
IL SINDACO
(Franco Belingheri) |
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