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Divieto ai mezzi cingolati di circolare sulle strade asfaltate di tutto il territorio comunale.
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Ord. n. 5/1984 del 22/03/1984
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IL SINDACO
CONSIDERATO che è necessario salvaguardare tutte le strade asfaltate del territorio comunale;
RITENUTO necessario vietare il transito ai mezzi cingolati sulle strade medesime in modo da evitare il danneggiamento, il logorio e l'insudiciamento del manto stradale, nonchè i danni ai manufatti stradali (fognature, cunette, illuminazione pubblica e barriere);
VISTO il R.D. 08/12/1933 n. 1740 e success. modif.;
VISTO l'art. 71 del D.P.R. 15/06/1969 n. 393, testo unico delle norme di circolazione stradale;
ORDINA
E' fatto assoluto divieto a tutti i mezzi cingolati di circolare sulle strade asfaltate di tutto il territorio comunale onde evitare l'insudiciamento, il danneggiamento e il logorio del manto stradale asfaltato così come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 15/06/1959 n. 393 citato in premessa.
Ai trasgressori verrà comminata, oltre alle sanzioni previste dal codice della strada un'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000.
La vigilanza urbana e i corpi di polizia sono incaricati di fra rispettare la presente ordinanza.
Dal Municipio addì 22/03/1984
Il Sindaco
SEVERINO BELINGHERI |
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