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Obbligo a tutti i titolari di autorizzazioni amministrative di provvedere allo sgombero della neve sui piazzali e parcheggi a servizio degli esercizi commerciali.
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Ord. n. 2/1983 del 20/01/1983
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IL SINDACO
CONSTATATO che a seguito delle nevicate, presso i parcheggi privati si verificano ammassi di neve che limitano il posteggio dei veicoli creando gravi problemi al traffico specie nel centro abitato;
VISTA la legge Comunale e Provinciale;
ORDINA
1) E' fatto obbligo a tutti i titolari di autorizzazioni amministrative (commercianti ed esercizi pubblici) di provvedere in proprio allo sgombero della neve sui piazzali e parcheggi a servizio degli esercizi commerciali.
Tale sgombero deve avvenire almeno 24 (ventiquattro) ore dal termine di ogni nevicata;
2) In caso di mancato sgombero nei termini vi provvederanno i mezzi del Comune addebitando le spese ai proprietari, con l'applicazione di una contravvenzione da L. 50.000 a L. 200.000;
3) Gli organi di vigilanza di questo Comune sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza.
Colere, lì 20 gennaio 1983
Il Sindaco
SEVERINO BELINGHERI |
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