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Divieto di transito ai ciclomotori o motocicli su tutte le strade interpoderali e su tutti i sentieri del territorio comunale segnalati con appositi cartelli stradali.

Ord. n. 4/1984 del 22/03/1984

IL SINDACO

CONSIDERATO che è necessario mantenere in ordine le strade interpoderali esistenti nel territorio del Comune consentendo il transito ai soli veicoli adibiti al trasporto di legna;

RITENUTO necessario dover regolamentare l'uso delle strade interpoderali vietandone il transito ai motocicli;

CONSTATATA l'opportunità di vietare il transito a qualsiasi mezzo a motore, salvo ai veicoli adibiti ai lavori agricoli, su tutti i prati del territorio comunale;

VISTO il T.U. 15/06/1959 n. 393 e success. modif.
VISTA la legge C.P.T.U. 03/03/1934 n. 383 e success. modif.
VISTA la legge regionale 15/04/1976 n.8

ORDINA

1) E' fatto assoluto divieto transitare con qualsiasi ciclomotore o motociclo su tutte le strade interpoderali e su tutti i sentieri del territorio comunale segnalati con appositi cartelli stradali.
2) Su tutti i prati o terreni erbosi del territorio comunale è fatto divieto di transitare con qualsiasi veicolo a motore, esclusi quelli adibiti ai lavori agricoli. Al fine di salvaguardare il territorio sotto il profilo idraulico-forestale, tale divieto viene esteso anche ai pascoli e boschi. Ai trasgressori verrà comminata, oltre alle sanzioni previste dal Codice della strada e da quanto previsto dagli artt. 26 e 27 della L.R. 15/04/1976 n. 8, un'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000.
La vigilanza comunale e i corpi di Polizia sono incaricati a far rispettare la presente ordinanza.

Dal Municipio addì 22/03/1984

Il Sindaco
SEVERINO BELINGHERI





   
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